ESAMI CONCLUSIVI DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE-A.S. 2023-24
- Agli studenti e alle studentesse delle classi terze
Secondaria di I Grado “Gramsci”
- · Ai genitori/tutori esercenti la responsabilità genitoriale degli alunni/e
classi terze Secondaria di I Grado “Gramsci”
Oggetto: Esami di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione a. s. 2023/2024 - modalità di svolgimento.
Si comunicano le modalità di svolgimento dell’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione a. s. 2023/2024, come illustrato nella pagina dedicata sul sito del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Normativa di riferimento:
D Lgs 62 del 13 aprile 2017
D. M 741 del 3/10/2017
D. M. 742 del 3 ottobre 2017
L'esame si svolge tra la fine delle lezioni e il 30 giugno 2024.
Sono previste tre prove scritte: una di Italiano (o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento), una sulle competenze logico-matematiche, una prova di lingue articolata in due sezioni (una riferita all’inglese e una relativa alla seconda lingua straniera studiata).
Segue un colloquio per valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze previste dalle Indicazioni nazionali per il curricolo. Il colloquio accerta anche la padronanza delle competenze di educazione civica (legge 92 del 20 agosto 2019).
La votazione finale (Decreto ministeriale 741 del 2017, articolo 13) è espressa in decimi ed è determinata dalla media tra il voto di ammissione e la media dei voti attribuiti alle prove scritte e al colloquio.
Supera l’Esame chi ottiene un voto pari o superiore a sei/decimi.
Requisiti di ammissione all’esame
In base a quanto previsto dall’articolo 6 del decreto legislativo 62 del 2017, l'ammissione all'esame di Stato è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, e avviene in presenza dei seguenti requisiti:
a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti. Si raccomanda a tal fine una scrupolosa ricostruzione delle annotazioni sul registro.
b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249;
c) aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'INVALSI.
Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo.
CRITERI DI DEROGA
Le deroghe possono essere concesse, facendo eccezione alla frequenza di almeno tre quarti dell’orario
annuale personalizzato, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni medesimi. La C.M. 4 marzo 2011 n. 20, fatta salva l’autonomia delle singole scuole, ai fini delle suddette deroghe individua le seguenti casistiche apprezzabili:
• gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
• terapie e/o cure programmate;
• donazioni di sangue;
• partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
• adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo. La nota M.I.U.R. 30625 del 6.11.2019 invita i collegi a tenere altresì conto della ulteriore fattispecie individuabile come:
• ricongiungimento temporaneo e documentato al genitore sottoposto a misure di privazione della libertà personale.
Voto di ammissione
In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe attribuisce ai soli alunni ammessi all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato, un voto di ammissione espresso in decimi. Il consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può attribuire all'alunno un voto di ammissione anche inferiore a sei/decimi
Prove d’esame
L'articolo 8 del decreto legislativo n. 62 del 2017 e l'articolo 6 del decreto ministeriale n. 741/2017 definiscono le prove dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.
L’esame è costituito da tre prove scritte ed un colloquio. Le prove scritte relative all'esame di Stato sono:
1) prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento ( 11/06/2024)
2) prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche (13/06/2024)
3) prova scritta, articolata in due sezioni, una per ciascuna delle lingue straniere studiate (12/06/2024)
Le tracce delle prove sono predisposte dalla commissione in sede di riunione preliminare, sulla base delle proposte dei docenti delle discipline coinvolte.
La prova scritta di italiano (DM 741/2017, articolo 7) è finalizzata ad accertare la padronanza della lingua, la capacità di espressione personale, il corretto ed appropriato uso della lingua e la coerente e organica esposizione del pensiero da parte dei candidati e fa riferimento alle seguenti tipologie:
- testo narrativo o descrittivo
- testo argomentativo
- comprensione e sintesi di un testo.
La prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche (DM 741/2017, articolo 8) è intesa ad accertare la capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dai candidati, tenendo a riferimento le aree previste dalle Indicazioni nazionali per il curricolo (numeri; spazio e figure; relazioni e funzioni; dati e previsioni). Le tracce sono riferite ad entrambe le seguenti tipologie:
- problemi articolati su una o più richieste
- quesiti a risposta aperta.
Le tracce possono fare riferimento anche ai metodi di analisi, organizzazione e rappresentazione dei dati, caratteristici del pensiero computazionale. In ogni caso, le soluzioni dei problemi e dei quesiti non devono essere dipendenti le une dalle altre, per evitare che la loro progressione pregiudichi l'esecuzione della prova stessa.
La prova scritta di lingue straniere (DM 741/2017, articolo 9) è articolata in due sezioni distinte, rispettivamente, per l'inglese e per la seconda lingua comunitaria e accerta le competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili ai livelli del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa (A2 per inglese, A1 per la seconda lingua comunitaria). Le tracce, che possono essere anche tra loro combinate, si riferiscono a:
- questionario di comprensione di un testo
- completamento, riscrittura o trasformazione di un testo
- elaborazione di un dialogo
- lettera o e-mail personale
- sintesi di un testo.
Il colloquio (DM. 741/2017, articolo 10), condotto collegialmente dalla sottocommissione, valuta il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente
Il colloquio inizierà dalla presentazione e discussione di un elaborato realizzato dagli alunni nel corso dell’anno anche appositamente finalizzato all’esame stesso, su una tematica scelta da ciascuna alunna/alunno e comunicata al Consiglio di Classe entro i tempi stabiliti dagli stessi consigli di classe. Nel valutare il contenuto, lo svolgimento e le modalità di presentazione dell’elaborato si terrà conto delle caratteristiche personali e dei livelli di competenze acquisite sia nell’ambito del percorso di studi, sia in contesti di vita personale, in una logica di integrazione tra gli apprendimenti.
Nel corso della prova orale, condotta a partire dalla presentazione dell’elaborato, è comunque accertato il livello di padronanza degli obiettivi e dei traguardi di competenza previsti dalle Indicazioni nazionali come declinati nel curricolo di istituto e dalla programmazione specifica dei consigli di classe e, in particolare, delle competenze trasversali del curricolo di educazione civica.
*IL CALENDARIO DEI COLLOQUI SARA' RESO NOTO (AFFISSIONE ALLA VETRATA INGRESSO PRINCIPALE GRAMSCI) IL GIORNO 11/06/2024
CRITERI PER LA FORMULAZIONE DEL VOTO DI AMMISSIONE DELIBERATI DAL COLLEGIO nell'anno scolastico 2023-24
Verranno mantenuti i criteri deliberati dal collegio dei docenti per il corrente anno scolastico (VEDI ALLEGATI)
L’elaborato:
L’alunno proporrà e concorderà con il Consiglio di Classe una tematica di proprio interesse. Considerati gli obiettivi e le competenze da accertare, l’elaborato, la presentazione dello stesso e il colloquio conseguente non devono necessariamente riguardare i contenuti di tutte o di un certo numero prefissato di discipline.
L’elaborato potrà essere realizzato sotto forma di testo scritto, presentazione anche multimediale, mappa o insieme di mappe, filmato, produzione artistica o tecnico-pratica e coinvolgere una o più discipline tra quelle previste dal piano di studi, consentendo l’impiego di conoscenze, abilità e competenze acquisite sia nell’ambito del percorso di studi, sia in contesti di vita personale, in una logica di integrazione tra gli apprendimenti.
La votazione finale (DM 741/2017, articolo 13) è espressa in decimi ed è determinata dalla media tra il voto di ammissione e la media dei voti attribuiti alle prove scritte e al colloquio. L'esito dell'esame per i candidati privatisti tiene conto della valutazione attribuita alle prove scritte e al colloquio. Supera l’esame chi ottiene un voto pari o superiore a sei/decimi.
La commissione può, su proposta della sottocommissione e con deliberazione assunta all'unanimità, attribuire la lode ai candidati che hanno conseguito un voto di dieci/decimi, tenendo a riferimento sia gli esiti delle prove d'esame sia il percorso scolastico triennale.
- L’elaborato potrà essere un prodotto originale, oppure potrà riferirsi a uno o più attività svolte nel corso dell’anno e che abbiano significativi livelli di qualità e approfondimento.
Conduzione dell’esame:
- La durata del colloquio ad alunno sarà di norma pari a circa mezz’ora salvo situazioni specifiche che richiedano
- l’alunno presenterà il proprio elaborato con i mezzi e nelle modalità prescelte;
- i docenti potranno interloquire, chiedere precisazioni o approfondimenti inerenti al contenuto della presentazione;
Se in fase di colloquio alcuni aspetti necessitassero di maggiori approfondimenti, i docenti potranno porre delle domande volte ad accertare il livello di padronanza rivolti ai TRAGUARDI di COMPETENZE piuttosto che ai contenuti del curricolo.
Resta sempre possibile, nel corso del colloquio, sviluppare con l’alunno una riflessione critica sul proprio percorso scolastico o sollecitare considerazioni personali che offrano l’opportunità di valutare il percorso di crescita e di maturazione anche e soprattutto in ordine alle competenze di cittadinanza acquisite.
L’articolo 11 del decreto legislativo n. 62/2017 riordina la disciplina in materia di valutazione degli alunni con disabilità, certificati ai sensi della legge n. 104/92.
Per gli alunni con disabilità, in merito alle modalità di svolgimento dell'esame di Stato, all’assegnazione dell’elaborato e alla conduzione del colloquio orale si farà riferimento alla relazione del Consiglio di classe che contiene tutti gli elementi utili e che esplicita il percorso realizzato previsto dal P.E.I., predisponendo prove d'esame idonee a valutare il progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali, Art. 318 (D.lgs. 297/94). In base a quanto previsto dal
Per gli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento, certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010,
La prova orale accerta gli obiettivi prefissati nel PDP e deve essere condotta e valutata secondo le modalità definite nel piano personalizzato.
Per le situazioni di alunni con altri bisogni educativi speciali, non compresi nelle categorie di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170 e alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l’utilizzo degli strumenti compensativi già previsti per le prove di valutazione orali in corso d’anno. Per tali alunni formalmente individuati dal consiglio di classe per le difficoltà di apprendimento determinate da situazioni di svantaggio sociale e culturale delle famiglie, situazioni relative alla gestione di dinamiche familiari complesse, situazioni di natura fisico – biologica (alunno ospedalizzato o con patologie che comportano anche lunghe assenze), si
Il diploma finale è conseguito con una valutazione non inferiore a sei decimi. Nel diploma e nelle tabelle affisse all’albo di istituto (ai fini della pubblicazione degli esiti d’esame) non viene fatta menzione delle eventuali modalità di svolgimento dell’esame per i suddetti alunni.
Correzione e valutazione delle prove
● La sottocommissione corregge e valuta le prove scritte tenendo conto dei criteri definiti dalla commissione in
● La sottocommissione attribuisce a ciascuna prova scritta e al colloquio un voto espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali.
MODALITÀ PER L’ATTRIBUZIONE DELLA VALUTAZIONE FINALE E PUBBLICAZIONE DEGLI ESITI
La valutazione finale, espressa con votazione in decimi, sarà derivata dalla media, arrotondata all’unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra il voto di ammissione e la valutazione dell’esame.
La valutazione dell’esame dipenderà dalla valutazione delle prove scritte e del colloquio orale.
L’alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione con una valutazione finale di almeno sei decimi. La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all’unanimità della commissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti della prova d’esame, in particolare quando l’insieme delle valutazioni, compresi i punteggi aggiuntivi attribuiti arrivi o superi il livello dieci. L’esito dell’esame, con l’indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode qualora attribuita dalla commissione, è pubblicato al termine delle operazioni tramite affissione di tabelloni presso l’istituzione scolastica sede della sottocommissione, nonché, distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono i genitori/tutori studenti della classe di riferimento, con la sola indicazione della dicitura “Non diplomato” nel caso di mancato superamento dell’esame stesso.
●
PROVE INVALSI E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
Gli alunni partecipano alle prove standardizzate nazionali di italiano, matematica e inglese previste dall’articolo 7 del Dlgs 62/2017.
● La certificazione delle competenze, ai sensi dell’articolo 2 del DM 742/2017, è redatta durante lo scrutinio finale dal consiglio di classe ed è rilasciata agli alunni che superano l’esame di Stato, ad eccezione degli alunni privatisti per i quali detta certificazione non è prevista.
La certificazione delle competenze descrive lo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle competenze di cittadinanza progressivamente acquisite, anche orientando gli stessi verso la scuola del secondo ciclo. Il documento viene redatto utilizzando il modello allegato al decreto ministeriale 742/2017 (Allegato B) e consegnato alla famiglia dell’alunno e, in copia, all’istituzione scolastica o formativa del ciclo successivo.
● Candidati assenti e sessioni suppletive
Per gli alunni assenti ad una o più prove, solo per gravi e documentati motivi, la commissione prevederà una sessione suppletiva d'esame che si conclude entro il 30 giugno e, in casi eccezionali, entro il termine dell’anno scolastico.
ALLEGATI:
- Criteri assegnazione LODE
- Criteri VOTO AMMISSIONE ALL'ESAME
Il presidente per la commissione d'esame
Prof. Salvatore Rosa